La persona affetta da autismo ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione

La persona affetta da autismo ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative (Art. 3, comma 2, L. 104\1992 e artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.).


Art. 3 – L. 104\1992
Soggetti aventi diritto

1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e’ causa di difficolta’ di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita’ complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’eta’, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita’. Le situazioni riconosciute di gravita’ determinano priorita’ nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.


Sul punto si rinvia per approfondimenti a:TAR Campania, n.1799 del 4.4.2017