Legge sul “Dopo di Noi”: la relazione sullo stato di attuazione.

PRIMA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE.” ANNO 2016-2017 Presentata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

La relazione, predisposta ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 giugno 2016, n.112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.” (c.d. “Dopo di noi”), descrive lo stato di attuazione della legge ad un anno dalla sua approvazione.

La legge n. 112 del 2016 ha introdotto innovative disposizioni nell’ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, tanto con riferimento ai beneficiari quanto con riferimento agli interventi in loro favore, con l’obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia. Con riferimento ai beneficiari, essi sono identificati nelle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e cioè nelle “persone con disabilità grave non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive del sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno genitoriale”, dove la disabilità grave è quella accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992 (articolo 1, comma 2, della legge n.112 del 2016). Quanto agli interventi disciplinati dalla legge, questi riguardano, in primo luogo, “misure di assistenza, cura e protezione…, volte anche ad evitare l’istituzionalizzazione, … integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale previsto dall’articolo 14 delle legge 8 novembre 2000, n.328” (articolo 1, commi 1 e 2,). Inoltre, si prevedono una serie di agevolazioni, volte a favorire “le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (articolo 1, comma 3).Come già evidenziato in sede di introduzione, la legge si inserisce nel quadro costituzionale definito con la riforma del Titolo V del 2001, che assegna al livello regionale la competenza esclusiva nella materia delle politiche sociali. Resta allo Stato la sola definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale ed è pertanto in questo contesto che vanno ricondotti gli interventi di natura sociale previsti dalla legge, fermi restando gli interventi di natura sanitaria previsti a legislazione vigente (articolo 2)” (fonte Relazione cit. pag. 3).

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