DPR 28 luglio 2000, n. 272 (GU n.230 del 2-10-2000 – Suppl. Ordinario n. 165 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 272
Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. (GU n.230 del 2-10-2000 – Suppl. Ordinario n. 165 )

ART. 44

Assistenza a bambini con patologia cronica

1. L’assistenza a bambini con patologia cronica si esplica con le seguenti modalità:

– assistenza domiciliare integrata (vedi allegato E);

– assistenza domiciliare programmata (vedi allegato E);

assistenza ambulatoriale programmata ai sensi dell’art. 49 (vedi allegato E bis)

2. Le Aziende USL dalla data di pubblicazione del presente Accordo destinano agli istituti indicati al comma 1 del presente articolo, una somma non superiore al 20% delle retribuzioni mensili di tutti i pediatri convenzionati,


(ALLEGATO E)
 ASSISTENZA DOMICILIARE AI BAMBINI CON PATOLOGIA CRONICA
(citato nell’Art.
44-)

art. 1
DEFINIZIONE

1. L’Assistenza ai bambini con patologia cronica è costituita da un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, socio-assistenziali, rese al domicilio del bambino e orientate in maniera da poter garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di benessere, secondo piani di assistenza individualizzati, definiti anche con la partecipazione di più figure professionali.
Consente altresì di garantire un effettivo supporto alle famiglie, attraverso interventi di natura assistenziale mirate anche ad evitare il ricovero del bambino o la sua istituzionalizzazione.
Consente infine una presa in carico “globale del paziente” da parte dei servizi territoriali, attraverso la definizione di percorsi di cura e assistenza concordati con le Unita’ Operative Aziendali e mirati al superamento dei momenti “critici” per il bambino e per la famiglia.

2. L’Assistenza domiciliare e bambini con patologia cronica (adi; adp) di cui all’art. 44 e’ svolta assicurando al domicilio del paziente, con le modalità e le cadenze temporali definite nel  programma concordato con il Responsabile di distretto per effettuare:
– monitoraggio dello stato di salute dell’assistito con particolare riferimento alla diagnosi precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica;
– controllo dello sviluppo psicofisico del bambino:
– predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
– indicazione ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici e specifici programmi terapeutici;
– attivazione di un sistema di rilevazione che consenta la realizzazione di “registri specifici per patologie” in modo da fornire dati oggettivi circa l’impatto epidemiologico della patologia nello specifico territorio;
– individuazione di un riferimento unico anche per le altre figure
professionali o e’quipe socio sanitari che operano nella AUSL in modo
da fornire un coordinamento agli interventi di prevenzione,
trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo complesso.

Art. 2
OBIETTIVI

Gli obiettivi del Servizio sono:
1. Aumentare il livello di integrazione sociale del minore e della  famiglia eliminando il rischio di istituzionalizzazione o riducendo lo stesso per i periodi strettamente necessari a garantire programmi riabilitativi.
2. Il contenimento delle complicanze invalidanti di tipo irreversibile.
3. La promozione della permanenza dei minori in famiglia.
4. La razionalizzazione degli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi in piccoli pazienti con riacutizzazione di patologie croniche.
5. L’avvio di interventi di dimissione protetta e/o ospedalizzazione domiciliare.
6. La riduzione ricoveri impropri nonché dell’utilizzo improprio dei servizi ospedalieri.

7. La creazione di reti di servizi tra loro fortemente integrati, afferenti al sistema sanitario e a quello socio-assistenziale di competenza comunale, in grado di assumere, anche mediante l’uso delle più moderne tecnologie, la responsabilità di gestire i problemi del bambino “fragile”.

Art. 3

DESTINATARI DELL’ASSISTENZA

1. Il servizio viene attivato nel caso di pazienti affetti da patologie di rilevante interesse sociale che di seguito sono elencate:
– asma grave
– fibrosi cistica
– malattie cromosomiche e o genetiche invalidanti
– sindrome di down
– cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico
– artropatie con grave limitazione funzionale
– artrite reumatoide giovanile
– patologie oncoematologiche
– cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi
– tetraplegia
autismo e altre psicosi,
– epilessie
– immunodeficienza acquisita
– diabete mellito
– neonati a rischio di deficit neurosensoriali;
– bambini con gravi situazioni di disagio socio-familiare (es. figlio di tossicodipendenti, famiglia non responsabile, bambino violato) o gia’ sottoposti a provvedimenti tutelari da parte del tribunale dei minori

Art. 4
PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA

1. Il servizio è attivato dal pediatra di concerto con il
responsabile dell’assistenza sanitaria del Distretto di residenza
del paziente anche su segnalazione di:
– il responsabile dell’Unita’ Operativa ospedaliera all’atto della
dimissione;
– servizi sociali;
– familiari del paziente.
2. Per ogni singolo paziente il pediatra propone un programma articolato di interventi socio sanitari. Tale programma deve essere concordato con il Responsabile del Distretto e dovrà contenere anche gli interventi demandati, per competenza, ad altri operatori della Azienda, nonchè i momenti di verifica degli interventi stessi.
3. Il dirigente del Distretto comunica l’ingresso in assistenza
integrata del paziente entro 48 ore.
4. Il pediatra di libera scelta, nell’ambito degli interventi assistenziali:
– ha la responsabilita’ unica e complessiva del paziente;
– assicura gli interventi ambulatoriali e domiciliari ai pazienti destinatari dell’intervento, con le modalita’ e le cadenze  previste dal programma concordato;
– tiene la scheda degli accessi fornita dall’Azienda presso il domicilio del paziente sulla quale vengono riportati gli interventi.
5. Previo Accordo con il Dirigente del distretto:
– attiva le eventuali consulenze specialistiche;
– attiva gli interventi infermieristici, riabilitativi e sociali programmati;
– coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.

Art. 5
COMPENSO ECONOMICO

1. Al pediatra oltre all’ordinario trattamento economico e’ corrisposto un compenso omnicomprensivo a quota variabile di £. 36.600, per ogni accesso domiciliare, per bambino con patologia cronica.
2. La liquidazione deve avvenire entro il secondo mese successivo al termine del programma, che viene definito con durata massima annuale. La documentazione degli interventi eseguiti e’ presentata all’Azienda secondo le modalità e i tempi concordati a livello regionale.
3. Le prestazioni di cui all’allegato E) del D.P.R. 613/96 sono remunerate fino alla pubblicazione del presente Accordo secondo i seguenti importi: dall’1.1.99 al 31.12.99, Lire 35.800 ad accesso, e dal 1.1.2000 Lire 36.600 ad accesso.
4. I compensi di cui al comma 1) possono essere incrementati a seguito di specifici accordi aziendali che tengono conto del raggiungimento di predefiniti obiettivi relativi alle patologie di cui al presente allegato.

Art. 6
DOCUMENTAZIONE DI DISTRETTO

1. Presso ogni Distretto, e’ curata la tenuta di un fascicolo per ciascun medico pediatra che eroga l’assistenza di cui agli articoli precedenti.
2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti e
modelli per l’assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Art. 7
VERIFICHE

1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio dell’Azienda e i responsabili distrettuali delle attivita’ sanitarie, possono in ogni momento verificare l’effettiva erogazione delle prestazioni previste nei programmi di assistenza.
2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in Accordo con il medico pediatra.
3. L’assistenza puo’ essere non attivata o sospesa, motivatamente, sia dal medico pediatra che dall’Azienda, salvaguardando comunque le esigenze socio sanitarie del paziente.

… omissis..