LEGGE 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                     (Collocamento dei disabili) 
1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo  del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.  Essa
si applica: 
a) alle persone in eta' lavorativa affette  da  minorazioni  fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap  intellettivo,  che
comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  45
per  cento,   accertata   dalle   competenti   commissioni   per   il
riconoscimento dell'invalidita' civile in  conformita'  alla  tabella
indicativa  delle  percentuali  di  invalidita'  per  minorazioni   e
malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del  decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509,  dal  Ministero  della  sanita'
sulla base della  classificazione  internazionale  delle  menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita ((, nonche' alle
persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge
12 giugno 1984, n. 222.)); 
b) alle persone invalide del  lavoro  con  un  grado  di  invalidita'
superiore al 33 per  cento,  accertata  dall'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; 
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27  maggio
1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni; 
d) alle persone invalide di  guerra,  invalide  civili  di  guerra  e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle  norme  in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23   dicembre   1978,   n.   915,   e   successive
modificazioni. 
2. Agli effetti della presente legge si  intendono  per  non  vedenti
coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo  ad  entrambi  gli  occhi,  con  eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro  che  sono  colpiti  da
sordita'  dalla  nascita  o  prima  dell'apprendimento  della  lingua
parlata. 
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non  vedenti
di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni,
28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,
3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo  1985,  n.  113,  le  norme  per  i
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi  21
luglio 1961, n. 686, e 19  maggio  1971,  n.  403,  le  norme  per  i
terapisti della riabilitazione non  vedenti  di  cui  alla  legge  11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per  l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni  di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. 
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al  presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per  l'inserimento
lavorativo dei disabili,  e'  effettuato  dalle  commissioni  di  cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati  nell'atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi  giorni  dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il  medesimo  atto  vengono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione  delle  visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. 
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del  testo  unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  per
la valutazione e  la  verifica  della  residua  capacita'  lavorativa
derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai  fini
dell'accertamento  delle  condizioni  di  disabilita'   e'   ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL. 
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle
condizioni di disabilita' che danno diritto di  accedere  al  sistema
per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili  continua   ad   essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23   dicembre   1978,   n.   915,   e   successive
modificazioni. 
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la
conservazione del posto di lavoro a quei soggetti  che,  non  essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'. 
                               Art. 2.
                        (Collocamento mirato)
1.  Per  collocamento  mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti   tecnici   e   di  supporto  che  permettono  di  valutare
adeguatamente   le  persone  con  disabilita'  nelle  loro  capacita'
lavorative  e  di  inserirle  nel posto adatto, attraverso analisi di
posti  di  lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei
problemi  connessi  con  gli  ambienti,  gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
                               Art. 3 
             (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) 
 
  1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere  alle
loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle  categorie  di   cui
all'articolo 1 nella seguente misura: 
  a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di  50
dipendenti; 
  b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
  c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
  2. Per i  datori  di  lavoro  privati  che  occupano  da  15  a  35
dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica  solo  in  caso  di
nuove assunzioni. 
  3. Per  i  partiti  politici,  le  organizzazioni  sindacali  e  le
organizzazioni che, senza scopo di lucro,  operano  nel  campo  della
solidarieta' sociale,  dell'assistenza  e  della  riabilitazione,  la
quota  di  riserva  si  computa  esclusivamente  con  riferimento  al
personale  tecnico-esecutivo  e  svolgente  funzioni   amministrative
((...)). ((21)) 
  4.  Per  i  servizi  di  polizia,  della  protezione   civile,   il
collocamento   dei   disabili   e'   previsto   nei   soli    servizi
amministrativi. 
  5. Gli obblighi di assunzione di  cui  al  presente  articolo  sono
sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che  versano  in  una  delle
situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio  1991,
n. 223,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dall'articolo  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono  sospesi  per
la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa  richiesta  di
intervento, in proporzione  all'attivita'  lavorativa  effettivamente
sospesa e per  il  singolo  ambito  provinciale.  Gli  obblighi  sono
sospesi  inoltre  per  la  durata  della   procedura   di   mobilita'
disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.
223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la  procedura  si
concluda con almeno cinque  licenziamenti,  per  il  periodo  in  cui
permane   il   diritto   di   precedenza   all'assunzione    previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. 
  6. Agli enti pubblici economici si applica la  disciplina  prevista
per i datori di lavoro privati. 
  7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori  che  vengono
assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961,  n.  686,  e  successive
modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985,  n.  113,  e  della
legge 11 gennaio 1994, n. 29. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2017. 
                               Art. 4. 
             (Criteri di computo della quota di riserva) 
  1.  Agli  effetti  della  determinazione  del  numero  di  soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti  tutti
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi
effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai  sensi  della
presente  legge,  i  lavoratori  occupati  con  contratto   a   tempo
determinato di durata fino a sei  mesi,  i  soci  di  cooperative  di
produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con  contratto
di   inserimento,   i   lavoratori   occupati   con   contratto    di
somministrazione presso  l'utilizzatore,  i  lavoratori  assunti  per
attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita',  i
soggetti impegnati in  lavori  socialmente  utili  assunti  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,  n.  81,  i
lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al  programma  di
emersione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  4-bis,  della  legge  18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.  Restano  salve  le
ulteriori esclusioni previste dalle  discipline  di  settore.  Per  i
lavoratori assunti con contratto a tempo  indeterminato  parziale  si
applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma  secondo,  della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo  1  della
legge 11 maggio 1990, n. 108. 
  2. Nel computo le frazioni percentuali  superiori  allo  0,50  sono
considerate unita'. 
  3. I lavoratori disabili dipendenti  occupati  a  domicilio  o  con
modalita' di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantita'
di  lavoro,  anche  mediante  la  predisposizione  di   accomodamenti
ragionevoli ai sensi dell'articolo  27,  paragrafo  1,  lettera  (i),
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita' adottata dall'Assemblea generale  il  13  dicembre  2006,
ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.  18  atta  a
procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario
normale di lavoro in conformita' alla disciplina di cui  all'articolo
11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e  a  quella
stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai  lavoratori
dell'azienda che occupa il  disabile  a  domicilio  o  attraverso  il
telelavoro, sono computati ai fini della  copertura  della  quota  di
riserva. 
  ((3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della  costituzione  del
rapporto di lavoro, anche se  non  assunti  tramite  il  collocamento
obbligatorio,  sono  computati  nella  quota  di   riserva   di   cui
all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della  capacita'
lavorativa superiore al 60 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,  n.  915,  o  con
disabilita' intellettiva e psichica, con  riduzione  della  capacita'
lavorativa  superiore  al  45  per  cento,  accertata  dagli   organi
competenti.)) 
  4. I  lavoratori  che  divengono  inabili  allo  svolgimento  delle
proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non  possono
essere computati nella quota di riserva  di  cui  all'articolo  3  se
hanno subito una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60
per  cento  o,  comunque,  se   sono   divenuti   inabili   a   causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato  in  sede
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza  ed  igiene  del
lavoro. Per i predetti lavoratori  l'infortunio  o  la  malattia  non
costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel  caso  in  cui
essi  possano  essere  adibiti  a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in
mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione  a  mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del  piu'  favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora  per
i predetti lavoratori non sia  possibile  l'assegnazione  a  mansioni
equivalenti o inferiori, gli stessi  vengono  avviati,  dagli  uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra  azienda,  in
attivita' compatibili con  le  residue  capacita'  lavorative,  senza
inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981,  n.  738,  si  applicano  anche  al
personale militare e della protezione civile. 
  6. Qualora si renda necessaria, ai  fini  dell'inserimento  mirato,
una  adeguata  riqualificazione  professionale,  le  regioni  possono
autorizzare,  con  oneri  a  proprio  carico,  lo  svolgimento  delle
relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione
oppure  affidarne  lo   svolgimento,   mediante   convenzioni,   alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo 115 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano  le
adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli istituti
di formazione che di tali associazioni siano emanazione,  purche'  in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845,
nonche' ai soggetti di cui all'articolo 18  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104.  Ai  fini  del  finanziamento  delle   attivita'   di
riqualificazione  professionale  e  della  corrispondente  assistenza
economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al
primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte  le
spese per l'assegno di incollocabilita'  previsto  dall'articolo  180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge  5
maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e' attribuita alle regioni, secondo  parametri  predisposti  dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata". 
                               Art. 5 
       (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi) 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro centoventi giorni dalla data di  cui  all'articolo  23,
comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per  materia,
che  esprimono  il  parere  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all'attivita' svolta  dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici  non  economici,  non
consentono l'occupazione di lavoratori disabili o  la  consentono  in
misura ridotta. Il predetto  decreto  determina  altresi'  la  misura
della eventuale riduzione. 
  2. I datori di lavoro pubblici e privati che  operano  nel  settore
del trasporto aereo, marittimo  e  terrestre  non  sono  tenuti,  per
quanto concerne il personale viaggiante e  navigante,  all'osservanza
dell'obbligo  di  cui  all'articolo  3.  Non  sono   inoltre   tenuti
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di  lavoro
del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e  gli
addetti    al    trasporto     del     settore.     Indipendentemente
dall'inquadramento  previdenziale  dei  lavoratori   e'   considerato
personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi
industriali o impiantistici e nelle relative  opere  di  manutenzione
svolte in cantiere. Sono altresi' esentati  dal  predetto  obbligo  i
datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a
fune, in  relazione  al  personale  direttamente  adibito  alle  aree
operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per
consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso
modalita' di servizio piu' evolute e competitive e  per  favorire  un
maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi,  ai
sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  1997,  n.
454, i datori di lavoro pubblici e privati che  operano  nel  settore
dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il  personale
viaggiante,  all'osservanza  dell'obbligo  di  cui  all'articolo   3.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). 
  3. I datori di lavoro privati e gli enti  pubblici  economici  che,
per le speciali condizioni della loro attivita', non possono occupare
l'intera  percentuale  dei  disabili,  possono,  a  domanda,   essere
parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla  condizione
che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di  cui
all'articolo 14 un contributo esonerativo  per  ciascuna  unita'  non
assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno  lavorativo  per
ciascun lavoratore disabile non occupato.(11) 
  ((3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti  pubblici  economici
che occupano addetti  impegnati  in  lavorazioni  che  comportano  il
pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al  60
per mille  possono  autocertificare  l'esonero  dall'obbligo  di  cui
all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a
versare al Fondo per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui
all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per  ogni
giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  con   disabilita'   non
occupato.)) 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, sentita  la  Conferenza  unificata  e  sentite  altresi'  le
Commissioni parlamentari competenti per  materia,  che  esprimono  il
loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono  disciplinati  i
procedimenti  relativi   agli   esoneri   parziali   dagli   obblighi
occupazionali,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per  la   loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione. 
  5. In caso di  omissione  totale  o  parziale  del  versamento  dei
contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta  puo'  essere
maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per  cento  al
24 per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo  i
criteri previsti al comma 7. 
  6. Gli importi dei contributi  e  della  maggiorazione  di  cui  al
presente articolo sono adeguati ogni  cinque  anni  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata. 
  7.  Le  regioni,  entro  centoventi  giorni  dalla  data   di   cui
all'articolo 23, comma  1,  determinano  i  criteri  e  le  modalita'
relativi al pagamento, alla riscossione e  al  versamento,  al  Fondo
regionale per l'occupazione dei  disabili  di  cui  all'articolo  14,
delle somme di cui al presente articolo. 
  8. Gli  obblighi  di  cui  agli  articoli  3  e  18  devono  essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli  obblighi
ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano  personale  in
diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che
sono parte di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  31  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una  unita'
produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d'obbligo  di  ciascuna
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un  numero
di lavoratori aventi  diritto  al  collocamento  mirato  superiore  a
quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita'  produttive
o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. 
  8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono  della  facolta'
di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei
servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa
appartenente al gruppo. 
  ((8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita'
produttiva un numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le  eccedenze  a
compenso del minor numero  di  lavoratori  assunti  in  altre  unita'
produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si
avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica  a  ciascuno
degli uffici competenti, il prospetto di cui  all'articolo  9,  comma
6.)) 
  8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili  con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter. 
  8-quinquies. Al fine di  evitare  abusi  nel  ricorso  all'istituto
dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di  garantire  il
rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti  relativi  agli
esoneri, i criteri e le modalita' per  la  loro  concessione  e  sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Decreto 21 dicembre 2007 (in G.U. 04/02/2008, n. 29) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del contributo esonerativo  di
cui all'art. 5, comma 3,  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e'
convertito da lire 25.000 ad euro  12,91,  ed  e'  adeguato  ad  euro
30,64". 

Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

                               Art. 6. 
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei  disabili  e  modifiche  al
            decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) 
  1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4
del  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  di  seguito
denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,  secondo  le
specifiche   competenze   loro   attribuite,   alla   programmazione,
all'attuazione, alla  verifica  degli  interventi  volti  a  favorire
l'inserimento  dei  soggetti  di  cui  alla  presente  legge  nonche'
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri  e  delle  compensazioni  territoriali,
alla stipula delle  convenzioni  e  all'attuazione  del  collocamento
mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche  in  via
telematica, con cadenza almeno  mensile,  alla  competente  Direzione
territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli  obblighi  di  cui
all'articolo 3, nonche'  il  ricorso  agli  esoneri,  ai  fini  della
attivazione degli eventuali accertamenti. 
  2. All'articolo 6, comma 3, del  decreto  legislativo  23  dicembre
1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le  parole:  "maggiormente  rappresentative"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comparativamente piu' rappresentative"; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Nell'ambito  di
tale organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari
ed esperti del settore sociale  e  medico-legale  e  degli  organismi
individuati dalle regioni  ai  sensi  dell'articolo  4  del  presente
decreto, con particolare riferimento alla materia  delle  inabilita',
con  compiti  relativi  alla  valutazione  delle  residue   capacita'
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici  sulla
permanenza  delle  condizioni  di  inabilita'.  Agli  oneri  per   il
funzionamento   del   comitato   tecnico   si    provvede    mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   per   il
funzionamento della commissione di cui al comma 1". ((21)) 
 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151  ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui  all'articolo  6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,  contenuto
nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato  tecnico
di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999". 

Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO

                               Art. 7. 
              (Modalita' delle assunzioni obbligatorie) 
((1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo  3,
i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici  assumono  i
lavoratori mediante richiesta nominativa di  avviamento  agli  uffici
competenti  o  mediante  la  stipula   delle   convenzioni   di   cui
all'articolo 11. La richiesta nominativa puo' essere preceduta  dalla
richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione  delle
persone con disabilita' iscritte nell'elenco di  cui  all'articolo  8
che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla  base  delle
qualifiche e secondo le modalita'  concordate  dagli  uffici  con  il
datore di lavoro.)) 
((1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita' di cui al
comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1,  gli  uffici
competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di  graduatoria  per
la qualifica richiesta  o  altra  specificamente  concordata  con  il
datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli  uffici
possono procedere anche previa chiamata con  avviso  pubblico  e  con
graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione
di lavoro. 
1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua  uno
specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma
1  in  termini  di  occupazione  delle  persone  con  disabilita'   e
miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da  tale
monitoraggio non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.)) 
2.  I  datori  di  lavoro  pubblici  effettuano  le   assunzioni   in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22,
comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80,  salva
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  11  della
presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo  36,  comma  1,
lettera a), del predetto  decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  e
successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti  nell'elenco
di cui all'articolo 8, comma 2, della presente  legge  hanno  diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. 
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,  che  esercitano
le  funzioni  di  vigilanza  sul  sistema  creditizio  e  in  materia
valutaria, procedono alle  assunzioni  di  cui  alla  presente  legge
mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 ha disposto (con l'art. 6,  comma
3) che "Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli  "enti  promossi"  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera  a),  della  citata  legge  sono
quelli che recano nella denominazione la sigla del partito  politico,
dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove.  In  assenza
di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli  enti  nel  cui
statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o  tra  i
soggetti promotori". 
                               Art. 8. 
                       (Elenchi e graduatorie) 
1. ((Le persone di cui al comma  1  dell'articolo  1,  che  risultano
disoccupate e aspirano  ad  una  occupazione  conforme  alle  proprie
capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito  elenco  tenuto  dai
servizi per il collocamento mirato nel  cui  ambito  territoriale  si
trova  la  residenza  dell'interessato,  il  quale  puo',   comunque,
iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello  Stato,
previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.
Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in
una  apposita  scheda  le  capacita'  lavorative,  le  abilita',   le
competenze e le inclinazioni, nonche' la  natura  e  il  grado  della
disabilita' e analizza le caratteristiche dei posti da  assegnare  ai
lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda  e  offerta  di
lavoro.)) Gli uffici  competenti  provvedono  al  collocamento  delle
persone di cui al primo periodo del presente  comma  alle  dipendenze
dei datori di lavoro. 
((1-bis. Presso  i  servizi  per  il  collocamento  mirato  opera  un
comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi  medesimi  e  da
esperti  del  settore  sociale  e  medico-legale,   con   particolare
riferimento  alla  materia  della   disabilita',   con   compiti   di
valutazione  delle  capacita'  lavorative,   di   definizione   degli
strumenti   e   delle   prestazioni   atti   all'inserimento   e   di
predisposizione  dei  controlli  periodici  sulla  permanenza   delle
condizioni di  disabilita'.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del
comitato tecnico si provvede con  le  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali gia' previste a legislazione vigente. Ai  componenti  del
comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o
altro emolumento comunque denominato)). 
2. Presso gli uffici competenti e' istituito  un  elenco,  con  unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;  l'elenco  e  la
graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i  criteri  di
cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla  formazione  della
graduatoria sono escluse  le  prestazioni  a  carattere  risarcitorio
percepite in conseguenza della perdita della capacita' lavorativa. 
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e  2  sono  formati  nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22  della  legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. 
4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione degli  elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria di cui  al  comma  2
sulla  base  dei  criteri   indicati   dall'atto   di   indirizzo   e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4. 
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria
acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda. 
                               Art. 9. 
                      (Richieste di avviamento) 
 
  1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici  competenti  la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. (13) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). 
  3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l'invio agli uffici competenti dei  prospetti  informativi
di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro. 
  4. I disabili psichici  vengono  avviati  su  richiesta  nominativa
mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I  datori  di  lavoro
che effettuano le  assunzioni  ai  sensi  del  presente  comma  hanno
diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). 
  6.  I  datori  di  lavoro  pubblici  e   privati,   soggetti   alle
disposizioni della presente legge  sono  tenuti  ad  inviare  in  via
telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal  quale
risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il  numero
e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di  riserva  di
cui  all'articolo  3,  nonche'  i  posti  di  lavoro  e  le  mansioni
disponibili per i lavoratori di  cui  all'articolo  1.  Se,  rispetto
all'ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono   cambiamenti   nella
situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o  da  incidere
sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto
ad inviare il  prospetto.  Al  fine  di  assicurare  l'unitarieta'  e
l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo  per  l'invio
del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le modalita'  di
trasferimento dei dati sono definiti con  decreto  del  Ministro  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione  e  previa
intesa con la Conferenza unificata. I prospetti  sono  pubblici.  Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso
ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge  7  agosto
1990, n. 241, dispongono la loro consultazione  nelle  proprie  sedi,
negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del  Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definito  il  modello
unico di prospetto di cui al presente comma. 
  ((6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati
disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti,
di rafforzare i controlli, nonche' di migliorare il monitoraggio e la
valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella  Banca
dati  politiche  attive  e  passive  di  cui   all'articolo   8   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  e'  istituita,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  specifica  sezione
denominata "Banca dati del  collocamento  mirato"  che  raccoglie  le
informazioni concernenti  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati
obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro  trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa
gli accomodamenti ragionevoli adottati.  Ai  fini  dell'alimentazione
della Banca dati del collocamento mirato,  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
sono integrate con le informazioni relative  al  lavoratore  disabile
assunto  ai  sensi  della  presente  legge.  Gli  uffici   competenti
comunicano  le  informazioni  relative  alle   sospensioni   di   cui
all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo
5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e  12-bis  e
nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi'  le
informazioni sui soggetti iscritti  negli  elenchi  del  collocamento
obbligatorio, le schede  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  e  gli
avviamenti  effettuati.  L'INPS  alimenta  la  Banca  dati   con   le
informazioni relative agli incentivi  di  cui  il  datore  di  lavoro
beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la  Banca  dati
con  le  informazioni  relative  agli  interventi   in   materia   di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con
disabilita' da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano alimentano la Banca dati con le  informazioni  relative  agli
incentivi e  alle  agevolazioni  in  materia  di  collocamento  delle
persone con disabilita' erogate sulla base di disposizioni regionali,
nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della  Banca  dati
del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici  responsabili
del  collocamento  mirato   con   riferimento   al   proprio   ambito
territoriale  di  competenza,  nonche'  all'INAIL   ai   fini   della
realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento
e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro.
Le informazioni sono  utilizzate  e  scambiate,  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  tra  le
amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini  statistici,
di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca  dati
del collocamento mirato  possono  essere  integrate  con  quelle  del
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.  122,  mediante  l'utilizzo  del  codice   fiscale.
Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono  rese
anonime.)) 
  7. Ove l'inserimento richieda  misure  particolari,  il  datore  di
lavoro  puo'  fare  richiesta  di  collocamento  mirato  agli  uffici
competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della  legge  28  febbraio
1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una  convenzione
d'integrazione lavorativa di cui  all'articolo  11,  comma  4,  della
presente legge. 
  8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del  lavoratore  invalido
ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale  del  lavoro
redige  un  verbale  che  trasmette   agli   uffici   competenti   ed
all'autorita' giudiziaria. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
12-quater) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo  e'
elevato  a  novanta  giorni  per  i  datori  di  lavoro  del  settore
minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e  di  quello
adibito alle attivita' di movimentazione e trasporto del minerale, al
quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5,  comma  2,  della
presente legge. 
                              Art. 10. 
     (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti) 
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalle  leggi  e   dai
contratti collettivi. 
2. Il datore di lavoro non puo' chiedere al disabile una  prestazione
non compatibile con le sue minorazioni. 
3.  Nel  caso  di  aggravamento  delle  condizioni  di  salute  o  di
significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il  disabile
puo' chiedere che venga accertata la compatibilita' delle mansioni  a
lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle  medesime  ipotesi
il datore di lavoro puo' chiedere che vengano accertate le condizioni
di  salute  del  disabile  per  verificare  se,  a  causa  delle  sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso  l'azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che,  sulla  base
dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui
all'articolo 1,  comma  4,  sia  incompatibile  con  la  prosecuzione
dell'attivita' lavorativa, o tale incompatibilita' sia accertata  con
riferimento  alla  variazione  dell'organizzazione  del  lavoro,   il
disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del  rapporto  di
lavoro fino a che l'incompatibilita' persista. Durante  tale  periodo
il lavoratore puo'  essere  impiegato  in  tirocinio  formativo.  Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo  4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma  dell'atto  di
indirizzo e coordinamento di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  della
presente  legge,  che  valuta  sentito  anche  l'organismo   di   cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469,  come  modificato  dall'articolo  6  della  presente  legge.  La
richiesta  di  accertamento  e  il  periodo  necessario  per  il  suo
compimento non costituiscono causa di  sospensione  del  rapporto  di
lavoro. Il rapporto di lavoro puo' essere risolto nel  caso  in  cui,
anche  attuando  i  possibili  adattamenti  dell'organizzazione   del
lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva  impossibilita'
di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. ((21)) 
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge  23  luglio
1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione  di  personale  o
per giustificato  motivo  oggettivo,  esercitato  nei  confronti  del
lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora,  nel
momento della  cessazione  del  rapporto,  il  numero  dei  rimanenti
lavoratori occupati obbligatoriamente sia  inferiore  alla  quota  di
riserva prevista all'articolo 3 della presente legge. 
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
e' tenuto a darne comunicazione, nel termine di  dieci  giorni,  agli
uffici competenti, al fine  della  sostituzione  del  lavoratore  con
altro avente diritto all'avviamento obbligatorio. 
6.  La  direzione  provinciale  del  lavoro,   sentiti   gli   uffici
competenti,  dispone  la  decadenza  dal  diritto  all'indennita'  di
disoccupazione  ordinaria  e  la   cancellazione   dalle   liste   di
collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore  che  per  due
volte consecutive,  senza  giustificato  motivo,  non  risponda  alla
convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente
ai suoi requisiti  professionali  e  alle  disponibilita'  dichiarate
all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste. 
 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151  ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui  all'articolo  6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,  contenuto
nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato  tecnico
di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999". 

Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI

                              Art. 11. 
       (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa) 
1. Al fine di favorire l'inserimento  lavorativo  dei  disabili,  gli
uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo  6,  comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come  modificato
dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore
di lavoro convenzioni aventi  ad  oggetto  la  determinazione  di  un
programma mirante al conseguimento degli obiettivi  occupazionali  di
cui alla presente legge. ((21)) 
2. Nella convenzione sono stabiliti i  tempi  e  le  modalita'  delle
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.  Tra  le
modalita' che possono essere convenute  vi  sono  anche  la  facolta'
della scelta nominativa, lo svolgimento  di  tirocini  con  finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di  lavoro  a
termine, lo svolgimento di periodi  di  prova  piu'  ampi  di  quelli
previsti dal contratto collettivo,  purche'  l'esito  negativo  della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e'  affetto  il
soggetto, non costituisca  motivo  di  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro. 
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con  datori  di  lavoro
che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. 
4. Gli uffici competenti possono stipulare con  i  datori  di  lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento  di  disabili
che  presentino  particolari   caratteristiche   e   difficolta'   di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa  utile
a favorire l'inserimento lavorativo  dei  disabili  anche  attraverso
convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i  consorzi
di  cui  all'articolo  8  della  stessa   legge,   nonche'   con   le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli
organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5  febbraio  1992,
n. 104, ovvero  con  altri  soggetti  pubblici  e  privati  idonei  a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 
6.  L'organismo  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,   del   decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, puo' proporre l'adozione di deroghe  ai  limiti
di  eta'  e  di  durata  dei  contratti  di  formazione-lavoro  e  di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le  disposizioni  di
cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo  16  del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451.  Tali  deroghe  devono  essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. ((21)) 
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione
lavorativa devono: 
a) indicare dettagliatamente le  mansioni  attribuite  al  lavoratore
disabile e le modalita' del loro svolgimento; 
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di  tutoraggio  da
parte degli appositi servizi regionali o dei centri  di  orientamento
professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge  5
febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire  l'adattamento  al  lavoro
del disabile; 
c)  prevedere  verifiche  periodiche  sull'andamento   del   percorso
formativo inerente la  convenzione  di  integrazione  lavorativa,  da
parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di  sorveglianza
e controllo. 
 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151  ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui  all'articolo  6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,  contenuto
nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato  tecnico
di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999". 
                               Art. 12
      (( (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con
                      finalita' formative). ))

  ((1.  Ferme  restando  le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e
12-bis,  gli  uffici  competenti  possono  stipulare  con i datori di
lavoro  privati  soggetti  agli  obblighi  di  cui all'articolo 3, le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese
sociali  di  cui  al  decreto  legislativo  24  marzo 2006, n. 155, i
disabili   liberi   professionisti,   anche  se  operanti  con  ditta
individuale,  nonche'  con  i  datori  di lavoro privati non soggetti
all'obbligo  di  assunzione previsto dalla presente legge, di seguito
denominati   soggetti  ospitanti,  apposite  convenzioni  finalizzate
all'inserimento  temporaneo  dei disabili appartenenti alle categorie
di  cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori
di   lavoro  si  impegnano  ad  affidare  commesse  di  lavoro.  Tali
convenzioni,  non  ripetibili  per  lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione  del  comitato  tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6
del  decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo  6 della presente legge, non possono riguardare piu' di
un  lavoratore  disabile,  se  il  datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti,  ovvero  piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu'
di 50 dipendenti.
  2.  La  convenzione  e'  subordinata  alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
    a)  contestuale  assunzione a tempo indeterminato del disabile da
parte del datore di lavoro;
    b)  computabilita'  ai  fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
    c)  impiego  del  disabile  presso i soggetti ospitanti di cui al
comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico
di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo'
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte
degli uffici competenti;
    d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
      1)  l'ammontare  delle  commesse  che  il  datore  di lavoro si
impegna  ad  affidare  ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve
essere  inferiore  a  quello  che  consente  ai soggetti ospitanti di
applicare  la  parte normativa e retributiva dei contratti collettivi
nazionali   di   lavoro,  ivi  compresi  gli  oneri  previdenziali  e
assistenziali,  e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo dei disabili;
      2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
      3)  la  descrizione  del  piano  personalizzato  di inserimento
lavorativo.
  3.  Alle  convenzioni  di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
  4.  Gli  uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati  soggetti  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  3  e con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge  8  novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  temporaneo dei
detenuti disabili)).
                             Art. 12-bis 
              (Convenzioni di inserimento lavorativo). 
 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11  e  12
gli uffici competenti  possono  stipulare  con  i  datori  di  lavoro
privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma
1, lettera  a),  di  seguito  denominati  soggetti  conferenti,  e  i
soggetti di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo,  di  seguito
denominati soggetti  destinatari,  apposite  convenzioni  finalizzate
all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di  persone
disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta'  di
inserimento nel ciclo  lavorativo  ordinario,  ai  quali  i  soggetti
conferenti si impegnano ad affidare commesse di  lavoro.  Sono  fatte
salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  2.  La  stipula  della  convenzione  e'  ammessa  esclusivamente  a
copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del  10
per cento della quota di riserva di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), con arrotondamento all'unita' piu' vicina. 
  3. Requisiti per la stipula della convenzione sono: 
    a) individuazione delle persone disabili  da  inserire  con  tale
tipologia di convenzione,  previo  loro  consenso,  effettuata  dagli
uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo  6,  comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come  modificato
dall'articolo 6 della presente  legge,  e  definizione  di  un  piano
personalizzato di inserimento lavorativo; ((21)) 
    b) durata non inferiore a tre anni; 
    c)  determinazione  del  valore  della  commessa  di  lavoro  non
inferiore alla copertura, per ciascuna annualita' e per  ogni  unita'
di personale assunta, dei  costi  derivanti  dall'applicazione  della
parte normativa e retributiva dei contratti collettivi  nazionali  di
lavoro, nonche'  dei  costi  previsti  nel  piano  personalizzato  di
inserimento  lavorativo.  E'  consentito  il  conferimento  di   piu'
commesse di lavoro; 
    d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione
delle persone disabili da parte del soggetto destinatario. 
  4.  Possono  stipulare  le  convenzioni  di  cui  al  comma  1   le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e  successive  modificazioni,  e
loro consorzi; le imprese sociali di cui  all'articolo  2,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo  2006,  n.  155;  i
datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo  di  assunzione  di
cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) non avere in corso procedure concorsuali; 
    b) essere in  regola  con  gli  adempimenti  di  cui  al  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; 
    c) essere dotati di locali idonei; 
    d) non avere proceduto nei dodici  mesi  precedenti  l'avviamento
lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse
quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo; 
    e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che  possa
svolgere le funzioni di tutor. 
  5. Alla scadenza della  convenzione,  salvo  il  ricorso  ad  altri
istituti  previsti  dalla  presente  legge,  il  datore   di   lavoro
committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo': 
    a) rinnovare la convenzione una sola volta  per  un  periodo  non
inferiore a due anni; 
    b) assumere il lavoratore disabile  dedotto  in  convenzione  con
contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, ((...))
in tal caso il datore di lavoro potra' accedere  al  Fondo  nazionale
per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13,  comma
4, nei limiti delle disponibilita' ivi previste, ((...)). 
  6.  La  verifica  degli  adempimenti  degli  obblighi  assunti   in
convenzione viene effettuata dai servizi incaricati  delle  attivita'
di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni  amministrative
in caso di inadempimento. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno
definiti modalita' e criteri di attuazione  di  quanto  previsto  nel
presente articolo. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151  ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui  all'articolo  6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,  contenuto
nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato  tecnico
di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999". 
                               Art. 13 
                    (Incentivi alle assunzioni). 
 
  ((1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso
a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: 
    a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una
riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  79  per  cento  o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza  categoria  di  cui  alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di
guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 
    b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una
riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per  cento  e
il 79 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla  quarta  alla  sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).)) ((21)) 
  ((1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi' concesso,  nella
misura del 70 per cento della retribuzione mensile  lorda  imponibile
ai  fini  previdenziali,  per   ogni   lavoratore   con   disabilita'
intellettiva e psichica che comporti una  riduzione  della  capacita'
lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60  mesi,  in
caso di assunzione a tempo indeterminato  o  di  assunzione  a  tempo
determinato di durata non inferiore a dodici  mesi  e  per  tutta  la
durata del contratto.)) ((21)) 
  ((1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis  e'  corrisposto  al
datore di  lavoro  mediante  conguaglio  nelle  denunce  contributive
mensili. La domanda per la  fruizione  dell'incentivo  e'  trasmessa,
attraverso apposita procedura  telematica,  all'INPS,  che  provvede,
entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica
in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore
del  richiedente  opera  una  riserva  di  somme  pari  all'ammontare
previsto dell'incentivo spettante e al richiedente  e'  assegnato  un
termine perentorio di sette giorni per provvedere  alla  stipula  del
contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo.  Entro  il  termine
perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente  ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della  predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini  perentori  di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente  rimesse  a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di  cui
al presente articolo e' riconosciuto  dall'INPS  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande cui  abbia  fatto  seguito
l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in
caso di insufficienza delle risorse  a  disposizione  determinate  ai
sensi del  decreto  di  cui  al  comma  5,  valutata  anche  su  base
pluriennale con riferimento alla durata  dell'incentivo,  l'INPS  non
prende  in  considerazione  ulteriori  domande   fornendo   immediata
comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate
valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'incentivo,   inviando
relazioni trimestrali al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). 
  3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai  datori  di
lavoro privati che, pur non  essendo  soggetti  agli  obblighi  della
presente legge, ((procedono all'assunzione di lavoratori  disabili  e
ne fanno domanda con le modalita' di cui al comma 1-ter)). 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il  Fondo  per  il
diritto  al  lavoro  dei  disabili,  per  il  cui  finanziamento   e'
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e  seguenti,
euro 37 milioni per l'anno  2007  ed  euro  42  milioni  a  decorrere
dall'anno 2008 ((...)). ((A valere sulle risorse del Fondo di cui  al
primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni  di  inclusione  lavorativa
delle persone con disabilita' da parte del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite  per  il  tramite
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  sulla
base di linee  guida  adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.)) (20) 
  ((5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al  comma  4  che
vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e  rese  disponibili
per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro  di  cui  ai
commi 1 e 1-bis. Con il medesimo  decreto  e'  stabilito  l'ammontare
delle risorse attribuite al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali per le finalita' di cui al secondo periodo del  comma  4.  Il
decreto di cui al presente comma e' aggiornato annualmente al fine di
attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4  per
il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis.)) 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  dell'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive  modifiche  e  integrazioni.  Le   somme   non   impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). 
  10. Il Governo, ogni  due  anni,  procede  ad  una  verifica  degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
160) che "La dotazione  del  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo  1999,
n. 68, e' incrementata di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 1) che "L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo  13
della legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del  presente
articolo, si applica alle assunzioni effettuate a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016". 
                              Art. 14. 
          (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) 
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per  l'occupazione  dei
disabili,  di   seguito   denominato   "Fondo",   da   destinare   al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei
relativi servizi. 
2. Le modalita' di funzionamento  e  gli  organi  amministrativi  del
Fondo sono determinati con legge regionale,  in  modo  tale  che  sia
assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori,  dei  datori
di lavoro e dei disabili. 
3. Al Fondo sono destinati gli importi  derivanti  dalla  irrogazione
delle sanzioni amministrative previste  dalla  presente  legge  ed  i
contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge
((non  versati  al  Fondo  di  cui  all'articolo  13)),  nonche'   il
contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti  comunque
interessati. 
4. Il Fondo eroga: 
a) contributi agli enti indicati nella presente legge,  che  svolgano
attivita' rivolta  al  sostegno  e  all'integrazione  lavorativa  dei
disabili; 
((b) contributi per  il  rimborso  forfetario  parziale  delle  spese
necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli  in  favore  dei
lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  50
per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro  o  la
rimozione delle barriere architettoniche che  limitano  in  qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilita', nonche'
per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei  luoghi
di lavoro)); 
c)  ogni  altra  provvidenza  in  attuazione  delle  finalita'  della
presente legge. 

Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 15. 
                             (Sanzioni) 
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano
agli obblighi di cui all'articolo 9,  comma  6,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di ((euro 578,43))
per ritardato invio del prospetto, maggiorata di ((euro  28,02))  per
ogni giorno di ulteriore ritardo. 
2. Le sanzioni amministrative  previste  dalla  presente  legge  sono
disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti
sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14. 
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  di
inadempienze di pubbliche  amministrazioni  alle  disposizioni  della
presente legge si applicano  le  sanzioni  penali,  amministrative  e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. 
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge  l'obbligo  di
assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo  1,
per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta,  per
cause imputabili al datore di lavoro, la quota  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui  all'articolo  14,
di una somma pari a ((euro 57,17)) al giorno per  ciascun  lavoratore
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. 
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni  con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
                              Art. 16. 
           (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni) 
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4,  e
5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per  il
pubblico  impiego,  da  qualsiasi  amministrazione   pubblica   siano
banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali  modalita'
di svolgimento delle  prove  di  esame  per  consentire  ai  soggetti
suddetti di concorrere in effettive condizioni  di  parita'  con  gli
altri. 
2. I disabili  che  abbiano  conseguito  le  idoneita'  nei  concorsi
pubblici   possono   essere   assunti,   ai   fini   dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche ((...)) oltre il limite dei
posti ad essi riservati nel concorso. 
3. Salvi i requisiti di idoneita'  specifica  per  singole  funzioni,
sono abrogate le norme che  richiedono  il  requisito  della  sana  e
robusta costituzione fisica nei bandi di  concorso  per  il  pubblico
impiego. 
                              Art. 17.
                     (Obbligo di certificazione)

  1.  Le  imprese,  sia  pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi  per  appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di   concessione   con   pubbliche  amministrazioni,  sono  tenute  a
presentare  preventivamente  alle  stesse la dichiarazione del legale
rappresentante  che  attesti  di  essere  in  regola con le norme che
disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  ((...)),  pena
l'esclusione.
                               Art. 18
                 (Disposizioni transitorie e finali)

  1.  I  soggetti  gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio  sono  mantenuti in servizio anche se superano il numero
di  unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente
legge   e   sono  computati  ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo
stabilito dalla stessa.
  2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli
orfani  e  dei  coniugi  superstiti  di coloro che siano deceduti per
causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi  dell'invalidita'  riportata  per tali cause, nonche'
dei  coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa  di  guerra,  di  servizio  e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati,  il  cui  status e' riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre  1981,  n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una
quota  di  riserva,  sul  numero  di  dipendenti dei datori di lavoro
pubblici  e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a
un  punto  percentuale  e  determinata  secondo  la disciplina di cui
all'articolo  3,  commi  3,  4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,
della  presente  legge.  La predetta quota e' pari ad un'unita' per i
datori  di  lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta  dipendenti.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con le
modalita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1. Il regolamento di cui
all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
  3.  Per  un  periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
cui  all'articolo  23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti
di  cui  all'articolo  4,  comma  5, che alla medesima data risultino
iscritti  nelle  liste  di  cui  alla  legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive   modificazioni,  sono  avviati  al  lavoro  dagli  uffici
competenti  senza  necessita' di inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo  8,  comma  2.  Ai  medesimi  soggetti  si  applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 6. (5) (6) ((7))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 19, comma 1)
che "Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza".
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma
24)  che  "Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12
marzo  1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo 19,
comma  1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n. 448, e' prorogato di
ulteriori dodici mesi.".
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L.  24  dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla   L.   27  febbraio  2004,  n.  47,  ha  disposto  (con  l'art.
23-quinquies,   comma   1)   che   "Il  regime  transitorio  previsto
dall'articolo  18,  comma  3,  della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia'
prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e  dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004".
                              Art. 19.
          (Regioni a statuto speciale e province autonome)
1.  Sono  fatte  salve le competenze legislative nelle materie di cui
alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
                              Art. 20.
                     (Regolamento di esecuzione)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1,   sono   emanate,   sentita  la  Conferenza  unificata,  norme  di
esecuzione,  aventi  carattere generale, cui le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano si conformano, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni
della presente legge. ((4))
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (in
G.U.  1a  s.s.  4/4/2001,  n.  14)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme
per  il  diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e
le province autonome di Trento e Bolzano"".
                              Art. 21.
                      (Relazione al Parlamento)
1.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni,
entro  il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato
di  attuazione  della  presente  legge,  sulla  base  dei dati che le
regioni  annualmente,  entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare
al Ministro stesso.
                              Art. 22.
                            (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e)  l'articolo  9  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
                              Art. 23.
                         (Entrata in vigore)
1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e
7,  6,  9,  comma  6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20
entrano  in  vigore  il  giorno  successivo a quello di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2.  Le  restanti  disposizioni della presente legge entrano in vigore
dopo  trecento  giorni  dalla  data  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 12 marzo 1999

                              SCALFARO

                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto