Autismo: esonero da ogni visita medica tesa all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap-

In merito all’esonero dalla visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’Handicap,  la norma di riferimento è contenuta all’art. 97, comma 2, della l. 388/2000: I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione“. Il Ministero della salute ha emanato un decreto nel 2007 in cui elenca alcune condizioni che non sono rivedibili (Decreto ministeriale – Ministero dell’economia e delle finanze, 2 agosto 2007 “Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”).

In detto Decreto Ministeriale si puntualizza che “le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell’elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all’accertamento che si sono espresse in favore dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E’ fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.”

In particolare, rileva ai fini del presente ricorso, il punto 10) di detta elencazione in cui si afferma:

10) Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.

Entro tale casistica rientra l’autismo, come specifica l’INPS nella circolare del 30 ottobre 2008, n. 23991 “Ulteriori istruzioni operative in tema di “Handicap e Disabilità.”.

In materia è intervenuta ancora più di recente l’INPS fornendo due chiarimenti ulteriori:

  1. con la comunicazione tecnico scientifica del 2.03.2015 riassume i criteri diagnostici prevalentemente usati: DSM IV TR, DSM-5 e ICD-10.
  2. con una ulteriore circolare, fatta uscire non a caso il 2 aprile 2015 (giorno della ricorrenza della giornata mondiale sull’autismo), puntualizza che “in considerazione della peculiarità del disturbo autistico che è una sindrome comportamentale con deficit sociale che deve essere valutato da strutture specializzate e accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, si dispone che, in presenza di documentazione sanitaria probante proveniente da centri di riferimento si debba procedere ad accertamento su atti. È necessario infatti evitare inutili disagi ai minori e alle famiglie per un accertamento medico legale le cui evidenze clinico – obiettivo sarebbero comunque insufficienti in assenza di documentazione sanitaria attestante ripetute osservazioni nel tempo”.

Inoltre, sempre l’INPS con un ulteriore messaggio numero 5544 del 23/06/2014 sottolinea la non reversibilità della condizione delle persone con autismo e quindi consiglia alle commissioni di evitare la rivedibilità prima del compimento 18° anno di età. Principio ribadito ed esplicitato con la circolare del 2 aprile 2015 si dispone che, in presenza di documentazione sanitaria probante proveniente da strutture specializzate e accreditate del SSN, si debba procedere ad accertamento su atti (per evitare disagi a minori e famiglie).