AGEVOLAZIONI AUTO: Iva al 4%, anziché al 22%(2017)

Nei meandri della normativa tributaria si rinvengono delle disposizioni a favore persone con disabilità e per i loro familiari attraverso la previsione di alcune agevolazioni fiscali.

Obiettivo di questa “Guida Pratica” è quella di mettere in evidenza, in modo sintetico, dette disposizioni di favore e, in particolare in questo contributo, le regole e le modalità da seguire per richiedere l’IVA c.d. agevolata per acquisto Auto.

Il presente contributo trova la sua fonte nella GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ (aggiornata al gennaio 2017) redatta dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Comunicazione Sezione Pubblicazioni on line (Link alla Fonte).

Normativa di riferimento:

  • comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992;
  • circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012;
  • circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015;
  • circolare n. 11/E del 21 maggio 2014.

Leo Stilo


Chi ne ha diritto ?

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi

2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento

3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.

I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.


ATTENZIONE

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.


Per quali veicoli?

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.



L’agevolazione Iva

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina;
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

  • all’acquisto contestuale di optional
  •  alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.


Perdita dell’agevolazione

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.


ATTENZIONE

L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.


Gli obblighi dell’impresa che vende il veicolo

L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:

  1. emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000.Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
  2. comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

Acquisto di veicoli in leasing

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.

In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:

  1. il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti, l’apposito paragrafo)
  2. esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).

La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.

Dalla data di stipula del contratto decorre:

  1. il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione
  2. il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.

Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).