Agevolazioni Auto: l’esenzione dal pagamento del bollo (2017)

Nei meandri della normativa tributaria si rinvengono delle disposizioni a favore persone con disabilità e per i loro familiari attraverso la previsione di alcune agevolazioni fiscali.

Obiettivo di questa “Guida Pratica” è quella di mettere in evidenza, in modo sintetico, dette disposizioni di favore e, in particolare in questo contributo, le regole e le modalità da seguire per richiedere l’esenzione dal pagamento del “bollo auto”.

Il presente contributo trova la sua fonte nella GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ (aggiornata al gennaio 2017) redatta dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Comunicazione Sezione Pubblicazioni on line (Link alla Fonte).

Normativa di riferimento:

  • comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992;
  • circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012;
  • circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015;
  • circolare n. 11/E del 21 maggio 2014.

Leo Stilo


Chi ne ha diritto ?

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi

2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento

3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.

I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.


ATTENZIONE

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.


Per quali veicoli?

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.


È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella indicata, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.


ATTENZIONE

Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. E’ quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

COME FARE ?

Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista.

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).

Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.