L’agevolazione sull’imposta di successione e donazione

Nei meandri della normativa tributaria si rinvengono delle disposizioni a favore persone con disabilità e per i loro familiari attraverso la previsione di alcune agevolazioni fiscali.

Obiettivo di questa “Guida Pratica” è quella di mettere in evidenza, in modo sintetico, dette disposizioni di favore e, in particolare in questo contributo, le regole e le modalità da seguire per richiedere l’agevolazione sull’imposta di successione e donazione

Il presente contributo trova la sua fonte nella GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ (aggiornata al gennaio 2017) redatta dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Comunicazione Sezione Pubblicazioni on line (Link alla Fonte) e nel comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992 e la legge n. 112 del 22 giugno 2016

Leo Stilo


Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione.

Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.

In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.

Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.

Tra le principali condizioni richieste per l’esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.

Tale scopo deve essere espressamente indicato nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.