Autismo tra diritto alla “continuità didattica” e diritto alla “continuità educativa”

Il diritto all’integrazione scolastica ex art. 3, comma 2, L. 104\1992 (riflesso sillogistico degli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.) comporta la venuta in essere di varie misure tra le quali la previsione di personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili (C.Cost. n. 52 del 2000).

Trattasi di personale che, conformemente alla tutela del diritto all’integrazione didattica e all’istruzione, deve, per legge, assicurare l’ulteriore diritto alla “continuità didattica”, inteso come diritto a che il docente di sostegno, assegnato ad una classe in cui è inserito un minore disabile, debba permanere nella medesima classe, anche negli anni scolastici successivi. Tale obbligo, ai sensi dell’art. 14 lett. c) della l. 104/92, incombe sul Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede, altresì, a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazioni tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore” (TAR Campania, n.1799 del 4.4.2017).

Per i bambini e per i ragazzi affetti da autismo è estremamente importante concretizzare nella prassi di tutti i giorni questi corollari del diritto all’integrazione e all’educazione scolastica con personale docente specializzato.

Senza una specifica esperienza pregressa si rischierebbe di rispettare solo formalmente la norma eludendola nella sostanza di una quotidianità difficile, infruttuosa ed in alcuni casi dannosa.