Autismo: linee guida medico-legali / INPS Messaggio n. 5544/2014

Direzione Generale Roma, 23-06-2014  – Messaggio n. 5544

OGGETTO: “Autismo: linee guida medico-legali”

Si porta a conoscenza di tutte le Strutture che la Commissione Medica Superiore INPS ha elaborato il documento tecnico-scientifico “Autismo: linee guida medico-legali”, allegato al presente messaggio.

Le linee-guida hanno carattere vincolante ai fini delle valutazioni medico-legali di competenza delle strutture territoriali dell’Area sanitaria dell’Istituto.

Il Direttore Generale

Nori

Link al doc ufficiale


Autismo: linee guida medico-legali

L’Autismo è una grave  disabilità  sociale a carattere cronico  evolutivo,   espressione di un disordine dello sviluppo, risultante di processi biologicamente e geneticamente determinati che pertanto influiscono sul grado di espressività clinica nell’ambito della traiettoria individuale.

        La conseguenza di queste alterazioni è la limitazione delle autonomie personali e o sociali di grado diverso in relazione alla espressività del disturbo autistico con particolare riferimento alle capacità comunicative linguistiche e alla presenza di ritardo mentale e di altre comorbilità.

        La definizione diagnostica prevede un lungo iter valutativo   effettuato da operatori specializzati nell’ambito di un servizio dedicato specialistico.

        I criteri diagnostici del DSM IV, al quale si rimanda per una lettura estensiva, prevedono che vi sia:

  • compromissione qualitativa dell’interazione  sociale
  • compromissione qualitativa della comunicazione verbale e non verbale
  • modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati

        La diagnosi di autismo è basata su parametri di tipo comportamentale ed è necessario che venga effettuata da strutture specializzate e accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale in riferimento a situazioni di osservazione standardizzate e adottando scale di valutazione   opportunamente elaborate per il comportamento autistico secondo protocolli raccomandati dalle Linee Guida accreditate.

        Al termine del suddetto percorso diagnostico e al fine di evitare ripetuti disagi al minore affetto e alla sua famiglia, la Commissione Medica Superiore ritiene che si debba evitare la previsione di rivedibilità, sia in tema di invalidità civile che di handicap,  entro il compimento del 18esimo anno di età, ad eccezione dei casi in cui le  strutture di riferimento attestino disturbo dello spettro autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale lieve o assente.

 Roma, 23/06/2014

Il Presidente della Commissione Medica Superiore

Massimo Piccioni

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