Detenuto e visita al figlio autistico: la rilevanza della distanza tra luogo di detenzione e luogo di visita.

Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 17 marzo 2021, n. 10374

Sorveglianza – Detenuto – Permesso di necessità – Visita figlio affetto da autismo – Distanza tra luogo di detenzione e luogo di visita


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa Anna – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 25/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di xxxx;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

lette le conclusioni del PG Dott. Marco Dall’Olio che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di xxxx rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva concesso al detenuto un permesso di necessita’ di due ore con la scorta per far visita al figlio, affetto da grave deficit cognitivo con turbe comportamentali in soggetto con autismo.

Nel reclamo, (OMISSIS) chiedeva la concessione di un permesso di maggiore durata.

Il Tribunale sottolineava che il reclamante e’ in espiazione di pena per reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso e che non ha fruito di alcuna esperienza trattamentale esterna, non sussistendo, di conseguenza, elementi di valutazione dell’affidabilita’ del soggetto in ambiente extramurario; riteneva, quindi, sufficiente ed adeguata la durata del permesso di necessita’ stabilita dal magistrato, tenuto anche conto che non vi erano stati in precedenza altri permessi per lo stesso motivo.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo violazione degli articoli 30 e 30 bis ord. pen..

La richiesta di ampliare l’orario del permesso era giustificata dalla distanza tra xxxx (luogo di detenzione del ricorrente) e xxxx (luogo di residenza del figlio); il Tribunale non aveva preso in considerazione questo aspetto, limitandosi a soffermarsi sul dato della mancanza di valutazione del soggetto in ambiente extramurario, fra l’altro affermando erroneamente che (OMISSIS) non aveva mai usufruito di permessi quando, al contrario, egli aveva gia’ ottenuto 40 permessi per far visita al figlio.

3. Il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, nella requisitoria scritta conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e determina l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale, da una parte non tiene conto della distanza tra il luogo di detenzione e quello di residenza del figlio che il detenuto e’ stato autorizzato a visitare, distanza che rende impossibile il raggiungimento dell’obbiettivo nell’arco temporale ristretto oggetto della concessione, dall’altra adotta il presupposto errato del mancato rilascio, in passato, di altri permessi di necessita’ che, al contrario, sono stati piu’ volte concessi.

La motivazione, quindi, risulta illogica in quanto fondata su presupposti di fatto del tutto errati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza xxxx.