DIRETTIVA (UE) 2016/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Direttiva sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

DIRETTIVA (UE) 2016/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico.

(2)

Nel contesto della presente direttiva il concetto di accessibilità dovrebbe essere inteso come principi e tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell’aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

(3)

Il mercato in rapida crescita per il conseguimento di una maggiore accessibilità di prodotti e servizi digitali è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web o applicazioni mobili, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione.

(4)

Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010, intitolata «Un’agenda digitale europea», le autorità pubbliche dovrebbero fare la loro parte nella promozione di mercati di contenuti digitali. Le amministrazioni possono stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Ciò rappresenta una fonte importante di crescita potenziale di servizi online innovativi.

(5)

Diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili, ma tali misure spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi di tali linee guida, oppure hanno introdotto differenze tecniche a livello nazionale con riguardo ai siti web accessibili.

(6)

I fornitori di siti web, applicazioni mobili e relativo software e tecnologie accessibili comprendono numerose piccole e medie imprese (PMI). Tali fornitori e in particolare le PMI stentano ad avviare iniziative imprenditoriali al di fuori dei rispettivi mercati nazionali. A causa delle differenze esistenti tra Stati membri nelle specifiche e nelle normative relative all’accessibilità, la crescita e la competitività di tali fornitori e imprese sono frenate dai costi aggiuntivi che essi dovrebbero sostenere per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi transnazionali legati all’accessibilità del web.

(7)

La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web, di applicazioni mobili e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati rispetto ai servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l’accesso al contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili da ogni luogo dell’Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

(8)

In un contesto armonizzato, il settore della progettazione e dello sviluppo di siti web e applicazioni mobili dovrebbe incontrare meno ostacoli all’esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per gli enti pubblici e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi relativi all’accessibilità di siti web e applicazioni mobili dovrebbero ridursi.

(9)

La presente direttiva mira a garantire, sulla base di prescrizioni comuni in materia di accessibilità, una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici. Per porre fine alla frammentazione del mercato interno è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici. Ciò ridurrebbe l’incertezza per gli sviluppatori e favorirebbe l’interoperabilità. L’utilizzo di prescrizioni in materia di accessibilità, neutre sul piano delle tecnologie, non ostacolerà l’innovazione e può addirittura stimolarla.

(10)

Il ravvicinamento delle misure nazionali dovrebbe inoltre consentire agli enti pubblici e alle imprese dell’Unione di ottenere benefici economici e sociali dall’estensione della fornitura di servizi online o servizi mobili a una platea più ampia di cittadini e clienti. Ciò dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell’Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l’attrattività degli investimenti nell’Unione. Gli enti pubblici beneficerebbero della riduzione dei costi da sostenere per assicurare prodotti e servizi web connessi all’accessibilità.

(11)

I cittadini beneficerebbero di un accesso più ampio ai servizi pubblici attraverso siti web e applicazioni mobili e riceverebbero servizi e informazioni che faciliterebbero la loro vita quotidiana e il godimento dei loro diritti in tutta l’Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.

(12)

Avendo rispettivamente ratificato e concluso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, (la «Convenzione delle Nazioni Unite»), la maggior parte degli Stati membri e l’Unione si sono impegnati ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l’accesso tra l’altro alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e a elaborare, adottare e monitorare l’attuazione di norme minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico nonché a promuovere l’accesso delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso internet, e ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima. La Convenzione delle Nazioni Unite prevede inoltre che la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi debba consentirne l’uso da parte di tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Tale «progettazione universale» non dovrebbe escludere, ove siano necessari, dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite, le persone con disabilità comprendono le persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature le quali, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri.

(13)

La comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo «La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere» si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e mira ad eliminare le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità. Essa prevede interventi da adottare in diverse aree prioritarie, tra cui l’accessibilità delle tecnologie e dei sistemi di informazione e comunicazione, e il suo l’obiettivo è quello di «garantire alle persone con disabilità l’accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza».

(14)

I regolamenti (UE) n. 1303/2013 (3) e (UE) n. 1304/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio contengono disposizioni in materia di accessibilità, anche per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Essi non trattano, tuttavia, gli aspetti specifici dell’accessibilità dei siti web o delle applicazioni mobili.

(15)

Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), sostiene la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati all’accessibilità.

(16)

Nella comunicazione del 15 dicembre 2010 dal titolo «Il piano d’azione della Commissione per l’eGovernment 2011-2015 — Valorizzare le TIC per promuovere un’amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa», la Commissione auspicava azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l’inclusione e l’accessibilità. Tale piano include misure intese a ridurre le lacune nell’uso delle TIC e a promuovere il ricorso alle stesse per superare l’esclusione così da garantire che tutti gli utenti possano tratte il maggiore vantaggio dalle opportunità presentate. Nella comunicazione del 19 aprile 2016 dal titolo «Il piano d’azione della Commissione per l’eGovernment 2016-2020 — Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione», la Commissione ribadisce l’importanza dell’inclusione e dell’accessibilità.

(17)

Nell’agenda digitale europea, la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015, riflettendo in tal modo la dichiarazione ministeriale di Riga dell’11 giugno 2006.

(18)

Nell’agenda digitale europea, la Commissione sottolineava che occorrevano azioni concertate per assicurare che le persone con disabilità possano accedere integralmente ai nuovi contenuti elettronici, in modo da offrire ai cittadini europei una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali. La Commissione inoltre incoraggiava l’agevolazione del memorandum d’intesa sull’accesso digitale per le persone con disabilità.

(19)

Il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione a due vie, ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento.

(20)

Le prescrizioni in materia di accessibilità stabilite dalla presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico.

(21)

La presente direttiva fa salva la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare l’articolo 42, e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare l’articolo 60, a norma delle quali è necessario che le specifiche tecniche per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un’amministrazione aggiudicatrice, siano elaborate, salvo in casi debitamente giustificati, in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

(22)

Considerata la mancanza di mezzi automatizzati o efficienti e facili da applicare per rendere accessibili determinati tipi di contenuti pubblicati e al fine di limitare l’ambito di applicazione della direttiva ai contenuti, ai siti web e alle applicazioni mobili effettivamente sotto il controllo degli enti pubblici, la presente direttiva prevede l’esclusione temporanea o permanente dal proprio ambito di applicazione di alcuni tipi di contenuti, siti web o applicazioni mobili. Tali esclusioni dovrebbero essere riesaminate nell’ambito della revisione della presente direttiva alla luce dei progressi tecnologici futuri.

(23)

Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale dell’Unione è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. Tuttavia, tale diritto può essere sviluppato meglio nell’ambito di normative dell’Unione specifiche per settore o che si concentrino sull’accessibilità anche di emittenti private per garantire condizioni di concorrenza leale senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse assolta dai servizi di media audiovisivi. La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi ai siti web e alle applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico.

(24)

La presente direttiva non è in alcun modo intesa a limitare la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione nella misura in cui sono garantiti nell’Unione e negli Stati membri, in particolare a norma dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (la «Carta»).

(25)

Alcune organizzazioni non governative (ONG), che sono enti autonomi volontari istituiti per perseguire essenzialmente obiettivi senza scopo di lucro, che forniscono servizi che non sono essenziali al pubblico, tra cui servizi non direttamente richiesti da autorità statali, regionali o locali, o servizi che non trattano specificamente le esigenze delle persone con disabilità in particolare, potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Per evitare di imporre un onere sproporzionato a tali ONG, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad esse.

(26)

I formati di file per ufficio dovrebbero essere intesi come documenti che non sono destinati principalmente all’uso sul web e che sono inclusi in pagine web, quali i documenti in Adobe Portable Document Format (PDF), documenti Microsoft Office o loro equivalenti (fonte aperta).

(27)

I media basati sulle trasmissioni in diretta che sono mantenuti online o ripubblicati dopo la trasmissione in diretta dovrebbero essere considerati media basati sul tempo preregistrati senza ritardo indebito dalla data della trasmissione iniziale o della ripubblicazione iniziale di tali media, senza superare il tempo strettamente necessario per rendere accessibili i media basati sul tempo dando la priorità alle informazioni essenziali in materia di salute, benessere e sicurezza del pubblico. Tale periodo di tempo necessario non dovrebbe essere in linea di principio superiore a 14 giorni. In casi giustificati, ad esempio ove sia impossibile procurarsi i pertinenti servizi in tempo debito, tale periodo potrebbe essere eccezionalmente esteso al tempo più breve necessario per rendere accessibile il contenuto.

(28)

La presente direttiva, pur incoraggiando gli enti pubblici a rendere accessibili tutti i contenuti, non intende però limitare ai soli contenuti accessibili i contenuti posti dagli enti pubblici sui loro siti web o sulle loro applicazioni mobili. Ogniqualvolta siano aggiunti contenuti non accessibili, gli enti pubblici dovrebbero aggiungere, nella misura in cui è ragionevolmente possibile, alternative accessibili sui loro siti web o sulle loro applicazioni mobili.

(29)

Quando le mappe sono destinate all’uso della navigazione, distinto dalla descrizione geografica, possono essere necessarie informazioni accessibili per aiutare le persone che non sono in grado di usare correttamente informazioni visive o funzionalità di navigazione complesse, ad esempio per localizzare locali o zone dove sono forniti i servizi. Dovrebbe pertanto essere fornita un’alternativa accessibile quale indirizzi postali e fermate vicine dei trasporti pubblici o i nomi dei luoghi o delle regioni che sono spesso già messi a disposizione dell’ente pubblico in forma semplice e leggibile per la maggior parte degli utenti.

(30)

Il contenuto integrato, quale immagini o video integrati, dovrebbe essere contemplato dalla presente direttiva. Tuttavia, sono creati a volte siti web e applicazioni mobili sui quali possono essere incorporati successivamente contenuti supplementari, ad esempio un programma email, un blog, un articolo che consente agli utenti di aggiungere osservazioni, o applicazioni che supportano i contenuti condivisi dagli utenti. Un altro esempio potrebbe essere una pagina, quale un portale o un sito di notizie, costituita da contenuti provenienti da molteplici partecipanti o siti che inseriscono automaticamente contenuti provenienti da altre fonti nel corso del tempo, ad esempio quando i messaggi pubblicitari sono inseriti in modo dinamico. Tali contenuti di terzi, purché non siano finanziati né sviluppati dall’ente pubblico interessato né sotto il suo controllo, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Tali contenuti non dovrebbero, in linea di principio, essere usati se ostacolano o riducono la funzionalità del servizio pubblico offerto su tali siti web o applicazioni mobili. Ove lo scopo dei contenuti dei siti web o delle applicazioni mobili degli enti pubblici sia quello di tenere consultazioni o organizzare forum di discussione, tali contenuti non possono essere considerati contenuti di terzi e dovrebbero pertanto essere accessibili, fatta eccezione per i contenuti condivisi dagli utenti che non sono sotto il controllo dell’ente pubblico interessato.

(31)

Alcune prescrizioni in materia di accessibilità per i siti web o le applicazioni mobili dovrebbero continuare ad essere rispettate in relazione ai metadati connessi alla riproduzione di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale.

(32)

La presente direttiva non dovrebbe imporre agli Stati membri di rendere accessibile il contenuto di siti web o applicazioni mobili archiviati se esso non è più aggiornato o rielaborato e se non è necessario per la realizzazione di processi amministrativi. Ai fini della presente direttiva, la manutenzione prettamente tecnica non dovrebbe essere considerata un aggiornamento o una rielaborazione di un sito web o di un’applicazione mobile.

(33)

Dovrebbero essere rese accessibili le funzioni amministrative essenziali online di scuole, scuole dell’infanzia e asili nido. Ove tali contenuti essenziali siano forniti in maniera accessibile attraverso un altro sito web, tali contenuti non dovrebbero essere resi nuovamente accessibili sul sito web della struttura interessata.

(34)

Gli Stati membri dovrebbero poter estendere l’applicazione della presente direttiva ad altri tipi di siti web e applicazioni mobili, in particolare ai siti e applicazioni mobili intranet o extranet non contemplati dalla medesima, progettati per — e utilizzati da — un numero limitato di persone sul luogo di lavoro o nel campo dell’istruzione, e mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vanno oltre le prescrizioni minime in materia di accessibilità di siti web e applicazioni mobili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a estendere l’applicazione della presente direttiva agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, anche nei settori della sanità, dei servizi per l’infanzia, dell’inclusione sociale e della sicurezza sociale, nonché nel settore dei servizi di trasporto e dell’elettricità, del gas, dell’energia termica, dell’acqua, del servizi delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, con particolare riguardo ai servizi di cui agli articoli da 8 a 13 della direttiva 2014/25/UE.

(35)

Sebbene la presente direttiva non si applichi ai siti web e alle applicazioni mobili delle istituzioni dell’Unione, tali istituzioni sono incoraggiate a rispettare le prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva.

(36)

Le prescrizioni in materia di accessibilità definite nella presente direttiva sono intese in modo da essere neutre sul piano delle tecnologie. Descrivono cosa occorre garantire affinché l’utente sia in grado di percepire, utilizzare, interpretare o comprendere un sito web, un’applicazione mobile e i relativi contenuti. Non è specificata la tecnologia da scegliere per un determinato sito web, informazione online o applicazione mobile. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l’innovazione.

(37)

I quattro principi di accessibilità sono: percepibilità, nel senso che le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentabili agli utenti in modalità percepibili; utilizzabilità, nel senso che i componenti e la navigazione dell’interfaccia utente devono essere utilizzabili; comprensibilità, nel senso che le informazioni e il funzionamento dell’interfaccia utente devono essere comprensibili; e solidità, nel senso che i contenuti devono essere abbastanza solidi da poter essere interpretati con sicurezza da una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive. Detti principi di accessibilità sono trasposti in criteri di successo verificabili quali quelli che costituiscono la base della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe (2015-04) [Norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)] tramite norme armonizzate e una metodologia comune per verificare la conformità dei contenuti di siti web e applicazioni mobili a tali principi. Tale norma europea è stata approvata sulla base del mandato M/376 conferito dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione. In pendenza della pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate, o di loro parti, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le clausole pertinenti della norma europea EN 301 549 v1.1.2 (2015-04) dovrebbero essere considerate modalità minime per la messa in pratica di tali principi.

(38)

Se le prescrizioni in materia di accessibilità stabilite dalla presente direttiva non sono applicabili, conformemente alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio (8), alla Convenzione delle Nazioni Unite e ad altre normative pertinenti, continueranno ad applicarsi le prescrizioni in materia di «sistemazione ragionevole» e dovrebbero essere previste, ove necessario, in particolare nel luogo di lavoro e nell’istruzione.

(39)

Gli enti pubblici dovrebbero applicare le prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva nella misura in cui non impongono loro un onere sproporzionato. Ciò implica che, in casi giustificati, potrebbe non essere ragionevolmente possibile per un ente pubblico rendere pienamente accessibile uno specifico contenuto. Tale ente pubblico, tuttavia, dovrebbe pur sempre dare la massima accessibilità possibile a tale contenuto e rendere altri contenuti pienamente accessibili. Le eccezioni al rispetto delle prescrizioni in materia di accessibilità dovute a un onere sproporzionato non dovrebbero andare oltre lo stretto necessario per limitare detto onere per quanto riguarda il particolare contenuto interessato in ogni singolo caso. Per misure che imporrebbero un onere sproporzionato si dovrebbero intendere le misure che imporrebbero a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o metterebbero a rischio la sua capacità di adempiere al suo scopo o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità. Nel valutare in quale misura le prescrizioni sull’accessibilità non possono essere soddisfatte a causa dell’onere sproporzionato che imporrebbero è opportuno tener conto soltanto delle motivazioni legittime. La mancanza di carattere prioritario, di tempo o di conoscenze non dovrebbe essere considerata un motivo legittimo. Analogamente, non ci dovrebbero essere motivi legittimi per non acquistare o sviluppare sistemi informatici per la gestione accessibile di contenuti di siti web o applicazioni mobili, dato che per soddisfare le prescrizioni sull’accessibilità di cui alla presente direttiva sono disponibili tecniche adeguate e di tipo consultivo.

(40)

L’interoperabilità connessa all’accessibilità dovrebbe assicurare la massima compatibilità dei contenuti con i programmi utente attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti di siti web e applicazioni mobili dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna comune del linguaggio naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché i dati di tutti i componenti dell’interfaccia utente incorporati. L’interoperabilità, quindi, rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i propri programmi utente per accedere a siti web e applicazioni mobili: gli utenti potrebbero inoltre avvantaggiarsi di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l’Unione. L’interoperabilità andrebbe a beneficio anche di fornitori e acquirenti di prodotti e servizi connessi all’accessibilità di siti web e applicazioni mobili.

(41)

La presente direttiva stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili di enti pubblici. Al fine di agevolare la realizzazione della messa in conformità di siti web e delle applicazioni mobili interessati dalle suddette prescrizioni è necessario, ai fini della formulazione di specifiche tecniche particolareggiate per tali prescrizioni, conferire una presunzione di conformità ai siti web e alle applicazioni mobili interessati che rispettano le norme armonizzate definite e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Ai sensi di tale regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo dovrebbero poter sollevare obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva.

(42)

Gli organismi europei di normalizzazione hanno adottato la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), che specifica le prescrizioni funzionali in materia di accessibilità per i prodotti e servizi nel settore delle TIC, inclusi i contenuti web, che potrebbero essere utilizzate negli appalti pubblici o a sostegno di altre politiche e normative. La presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva dovrebbe essere basata sulla base delle clausole 9, 10 e 11 della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Le specifiche tecniche adottate in base alla presente direttiva dovrebbero ulteriormente precisare la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) per quanto riguarda le applicazioni mobili.

(43)

Le specifiche tecniche e le norme elaborate in relazione alle prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva dovrebbero inoltre tener conto delle specificità concettuali e tecniche dei dispositivi mobili.

(44)

Una dichiarazione di accessibilità dovrebbe essere fornita dall’ente pubblico relativamente alla conformità dei loro siti web e applicazioni mobili alle prescrizioni in materia di accessibilità fissate dalla presente direttiva. Tale dichiarazione di accessibilità dovrebbe eventualmente contemplare le alternative accessibili previste.

(45)

Le applicazioni mobili sono rese disponibili da soggetti vari, anche negozi privati di applicazioni. Le informazioni relative all’accessibilità delle applicazioni mobili di enti pubblici scaricate da soggetti terzi dovrebbero essere fornite insieme alla descrizione dell’applicazione mobile presentata agli utenti prima che questi ultimi la scarichino. Ciò non richiede ai principali fornitori di piattaforme di modificare i loro meccanismi di distribuzione delle applicazioni, ma impone invece all’ente pubblico l’obbligo di rendere disponibile la dichiarazione di accessibilità per mezzo di tecnologie esistenti o future.

(46)

Dovrebbe essere istituito un meccanismo di feedback al fine di dare la possibilità a chiunque di notificare all’ente pubblico qualsiasi avaria del sito web o dell’applicazione mobile in conformità delle prescrizioni di accessibilità di cui alla presente direttiva nonché per richiedere le informazioni escluse. Tali richieste di informazioni potrebbero riguardare contenuti esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva o altrimenti esentati dalla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva, quali i formati di file per ufficio, i media basati sul tempo preregistrati o contenuti di siti web archiviati. Facendo ricorso al meccanismo di feedback, collegato alla procedura di attuazione, dovrebbe essere possibile per gli utenti dei siti web o delle applicazioni mobili di enti pubblici chiedere le informazioni necessarie, inclusi servizi e documenti. In risposta ad una richiesta legittima e ragionevole, le informazioni dovrebbero essere fornite dall’ente pubblico in modo adeguato e opportuno entro un ragionevole periodo di tempo.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie al fine di sensibilizzare le parti interessate e promuovere per loro, e in particolare per il personale responsabile dell’accessibilità di siti web o applicazioni mobili, programmi di formazione in materia di accessibilità di siti web e applicazioni mobili. I pertinenti soggetti interessati dovrebbero essere consultati o coinvolti nella preparazione dei contenuti dei programmi di formazione e sensibilizzazione in materia di accessibilità.

(48)

È importante che gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, promuovano l’utilizzo degli strumenti di creazione, che consentano di attuare meglio le prescrizioni della presente direttiva in materia di accessibilità. Tale promozione potrebbe assumere modalità passive, quali la pubblicazione di un elenco di strumenti di creazione compatibili senza l’obbligo di utilizzarli, oppure modalità attive, quali l’obbligo di utilizzare strumenti di creazione compatibili o di finanziarne l’elaborazione.

(49)

Ai fini della corretta attuazione della presente direttiva, e in particolare della attuazione delle norme sulla messa in conformità delle prescrizioni in materia di accessibilità, è della massima importanza che la Commissione e gli Stati membri consultino regolarmente le parti interessate. Ai sensi della presente direttiva, per «parti interessate» si dovrebbero intendere anche le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e degli anziani, le parti sociali, il settore industriale coinvolto nella creazione di software per l’accessibilità di siti web e applicazioni mobili e la società civile.

(50)

La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio periodico. Una metodologia di monitoraggio armonizzata fornirebbe una descrizione del sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero periodicamente presentare una relazione sugli esiti dell’attività di monitoraggio e almeno una volta sull’elenco di misure adottate in applicazione della presente direttiva.

(51)

La metodologia di monitoraggio stabilita dalla Commissione dovrebbe essere trasparente, trasferibile, comparabile e riproducibile. La riproducibilità di tale metodologia dovrebbe essere portata al massimo tenendo però conto del fatto che i fattori umani, quali le verifiche da parte degli utenti, potrebbero incidere su di essa. Ai fini di una maggiore comparabilità dei dati tra Stati membri, la metodologia di monitoraggio dovrebbe descrivere in che modo l’esito delle diverse verifiche debba o possa essere presentato. Al fine di non distogliere risorse dal compito di realizzare una maggiore accessibilità dei contenuti, la metodologia di monitoraggio dovrebbe essere facile da utilizzare.

(52)

Allo scopo di non ostacolare l’innovazione con riguardo alle modalità di misurazione dell’accessibilità di siti web e applicazioni mobili, e a condizione di non ostacolare la comparabilità dei dati in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare, secondo la metodologia che sarà stabilita dalla Commissione, tecnologie di monitoraggio più avanzate.

(53)

Per evitare il ricorso sistematico a procedimenti giudiziari, è opportuno prevedere disposizioni riguardanti il diritto di ricorrere a una procedura adeguata ed efficace per assicurare la conformità alla presente direttiva. Ciò lascia impregiudicato il diritto a un mezzo di ricorso efficace di cui all’articolo 47 della Carta. In tale procedura dovrebbe rientrare il diritto di presentare reclami a qualsiasi autorità nazionale esistente che sia competente a pronunciarsi in merito.

(54)

Al fine di assicurare la corretta applicazione della presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica della presente direttiva mediante l’aggiornamento dei riferimenti alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(55)

Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Per stabilire le specifiche tecniche per le prescrizioni in materia di accessibilità, definire la metodologia che gli Stati membri dovrebbero utilizzare per monitorare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili interessati da tali prescrizioni e determinare le modalità delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sull’esito del monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di esame. Per l’adozione degli atti di esecuzione che istituiscono un modello di dichiarazione sull’accessibilità, che non ha ripercussioni sulla natura e l’ambito di applicazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva ma serve a facilitare l’applicazione delle norme da essa stabilite, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(56)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la realizzazione di un mercato armonizzato per l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l’armonizzazione di norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali, ma può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, consentendo così a tali siti e applicazioni di essere maggiormente accessibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

2.   La presente direttiva stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per assicurare che i siti web, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l’accesso, e le applicazioni mobili degli enti pubblici soddisfino le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all’articolo 4.

3.   La presente direttiva non si applica ai seguenti siti web e applicazioni mobili:

a)

siti web e applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e di altri organismi o loro società controllate per l’adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

b)

siti web e applicazioni mobili di ONG che non forniscono servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati.

4.   La presente direttiva non si applica ai seguenti contenuti di siti web e applicazioni mobili:

a)

formati di file per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018, a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolte dall’ente pubblico interessato;

b)

media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020;

c)

media basati sulla trasmissione in diretta;

d)

carte e servizi di cartografia online, a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione;

e)

contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall’ente pubblico interessato né sottoposti al suo controllo;

f)

riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale che non possono essere resi pienamente accessibili a causa:

i)

dell’incompatibilità delle prescrizioni in materia di accessibilità con la conservazione del pezzo in questione o l’autenticità della riproduzione (ad esempio contrasto); oppure

ii)

della non disponibilità di soluzioni automatizzate ed economicamente vantaggiose in grado di estrarre facilmente il testo di manoscritti o altri pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale per trasformarlo in contenuti compatibili con le prescrizioni in materia di accessibilità;

g)

contenuti di extranet o intranet ossia siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale, pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale;

h)

contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019.

5.   Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della presente direttiva i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d’infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online.

Articolo 2

Armonizzazione minima

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime per l’accessibilità web di siti internet e applicazioni mobili stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

«ente pubblico», lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, se la finalità specifica di dette associazioni è soddisfare le esigenze d’interesse generale che non abbiano carattere industriale o commerciale;

2)

«applicazioni mobili», ai fini della presente direttiva, il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto di enti pubblici per essere utilizzato dal grande pubblico su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet. È escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico.

3)

«norma», una norma tecnica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

4)

«norma europea», una norma europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

5)

«norma armonizzata», una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

6)

«media basati sul tempo», le seguenti tipologie di media: solo audio, solo video, audio-video, audio e/o video associate all’interazione;

7)

«pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale», beni di proprietà privata o pubblica di interesse storico, artistico, archeologico, estetico, scientifico o tecnico appartenenti a collezioni tutelate da istituzioni culturali quali biblioteche, archivi e musei;

8)

«dati misurati», i risultati quantificati dell’attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all’articolo 4. I dati misurati comprendono sia informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche (numero di siti web e applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti ecc.) che informazioni quantitative sul livello di accessibilità;

Articolo 4

Prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere più accessibili i loro siti web e le loro applicazioni mobili di modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

Articolo 5

Onere sproporzionato

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici applichino le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all’articolo 4 nella misura in cui non impongono un onere sproporzionato agli enti pubblici ai fini di detto articolo.

2.   Al fine di valutare in quale misura la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all’articolo 4 impone un onere sproporzionato, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici interessati tengano conto delle circostanze pertinenti, fra cui:

a)

le dimensioni, le risorse e la natura dell’ente pubblico interessato; e

b)

la stima dei costi e dei benefici per l’ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d’uso dello specifico sito web o applicazione mobile.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1del presente articolo, l’ente pubblico interessato effettua la valutazione iniziale della misura in cui la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all’articolo 4 impone un onere sproporzionato.

4.   Qualora un ente pubblico si sia avvalso della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo per uno specifico sito web o applicazione mobile, dopo aver effettuato la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, esso precisa nella dichiarazione di accessibilità di cui all’articolo 7 le parti delle prescrizioni in materia di accessibilità cui non è stato possibile conformarsi e, se del caso, fornisce alternative accessibili.

Articolo 6

Presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità

1.   I contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all’articolo 4, che sono contemplate da tali norme o da loro parti.

2.   Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i contenuti delle applicazioni mobili che rispettano le specifiche tecniche, o parti di esse, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4, contemplate da tali specifiche tecniche o da loro parti.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche di cui al primo comma del presente paragrafo. Dette specifiche tecniche soddisfano le prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4 e assicurano un livello di accessibilità almeno equivalente a quello garantito dalla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Gli atti di esecuzione di cui al secondo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo11, paragrafo 3. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato, qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 23 dicembre 2018.

3.   Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i contenuti dei siti web che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di essi, della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4 che sono contemplate da tali prescrizioni pertinenti o da loro parti.

Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in assenza delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i contenuti delle applicazioni mobili che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di esse, della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all’articolo 4 che sono contemplate da tali prescrizioni pertinenti o da loro parti.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 al fine di modificare il paragrafo 3 del presente articolo modificando il riferimento alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) di modo che sia fatto riferimento a una versione più recente di tale norma, o a una norma europea che la sostituisce, qualora tale versione o norma soddisfi le prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4 e assicuri un livello di accessibilità almeno equivalente a quello garantito dalla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Articolo 7

Misure aggiuntive

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici forniscano e aggiornino periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente direttiva.

Per i siti web la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di accessibilità di cui al paragrafo 2, ed è pubblicata nel pertinente sito web.

Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di accessibilità di cui al paragrafo 2, ed è resa accessibile nel sito web dell’ente pubblico che ha sviluppato l’applicazione mobile in questione o unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l’applicazione.

Tale dichiarazione comprende quanto segue:

a)

chiarimenti riguardo alle parti di contenuto non accessibili e le ragioni che ne giustificano l’inaccessibilità e, se del caso, riguardo alle alternative accessibili fornite;

b)

la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare all’ente pubblico interessato eventuali difetti del suo sito web o dell’applicazione mobile in termini di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite dall’articolo 4 e di richiedere le informazioni escluse a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, e dell’articolo 5; e

c)

il link alla procedura di attuazione di cui all’articolo 9 cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente alla notifica o alla richiesta.

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici forniscano una risposta adeguata alla notifica o alla richiesta entro un periodo di tempo ragionevole.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un modello di dichiarazione di accessibilità. Tali atti sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione.

3.   Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l’applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4 a siti web o applicazioni mobili di tipo diverso da quello di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e segnatamente ai siti web o alle applicazioni mobili cui si applicano disposizioni nazionali in vigore in materia di accessibilità.

4.   Gli Stati membri promuovono e agevolano l’organizzazione di programmi di formazione in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, destinati alle parti interessate e al personale degli enti pubblici, concepiti al fine di insegnare loro come creare, gestire e aggiornare i contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sensibilizzare sulle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4, sui benefici per gli utenti e i proprietari di siti web e applicazioni mobili e sulla possibilità di fornire un feedback in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, come disposto nel presente articolo.

6.   Ai fini del monitoraggio e della presentazione delle relazioni di cui all’articolo 8 la Commissione facilita la cooperazione a livello unionale tra gli Stati membri, e tra questi ultimi e le parti interessate, al fine di scambiare migliori prassi e rivedere la metodologia di monitoraggio di cui all’articolo 8, paragrafo 2, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili.

Articolo 8

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli Stati membri esercitano un monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4, secondo la metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire una metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4. La metodologia è trasparente, trasferibile, confrontabile, riproducibile e di facile utilizzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione.

3.   La metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 2 può tener conto di analisi di esperti e comprende:

a)

la periodicità del monitoraggio e del campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili soggetti a monitoraggio;

b)

a livello dei siti web, il campionamento delle pagine web e dei loro contenuti;

c)

a livello delle applicazioni mobili, i contenuti da verificare, tenendo conto del momento in cui l’applicazione è stata inizialmente distribuita e in cui le funzionalità sono state successivamente aggiornate;

d)

la descrizione del modo in cui deve essere sufficientemente dimostrata la conformità o non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4, facendo direttamente riferimento, ove applicabile, alle descrizioni pertinenti contenute nella norma armonizzata o, in assenza di questa, nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o nella norma europea di cui all’articolo 6, paragrafo 3;

e)

qualora siano individuate mancanze, un meccanismo per fornire dati e informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4 in un formato che possa essere usato dagli enti pubblici per porre rimedio alle mancanze; e

f)

disposizioni adeguate, che includano, se del caso, esempi e orientamenti, per verifiche automatiche, manuali e di utilizzabilità, in combinazione con le impostazioni di campionamento, in modo compatibile con la periodicità del monitoraggio e delle relazioni.

4.   Entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio, includendo i dati misurati. Tale relazione è redatta in base alle disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. La relazione contiene anche informazioni sul ricorso alla procedura di attuazione di cui all’articolo 9.

5.   In relazione alle misure adottate ai sensi dell’articolo 7, la prima relazione riguarda anche:

a)

una descrizione dei meccanismi istituiti dagli Stati membri per la consultazione delle parti interessate riguardo all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili;

b)

le procedure volte a rendere pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità in relazione ai siti web e alle applicazioni mobili;

c)

le esperienze e le conclusioni tratte dall’attuazione delle norme sulla messa in conformità delle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4; e

d)

informazioni sulle attività di formazione e di sensibilizzazione.

In caso di modifiche significative agli elementi di cui al primo comma, gli Stati membri includono nelle successive relazioni informazioni relative a tali modifiche.

6.   Il contenuto di tutte le relazioni, che non necessita l’inclusione dell’elenco dei siti web, delle applicazioni mobili o degli enti pubblici, è reso pubblico in un formato accessibile. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione.

7.   Entro il 23 settembre 2018, gli Stati membri informano la Commissione circa l’organismo designato per l’esecuzione delle funzioni di monitoraggio e di relazione.

Articolo 9

Procedura di attuazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che sia disponibile una procedura di attuazione adeguata ed efficace volta ad assicurare la conformità alla presente direttiva in ordine alle prescrizioni definite agli articoli 4 e 5 e all’articolo 7, paragrafo 1. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura di attuazione, come la possibilità di mettersi in contatto con un mediatore, per assicurare un efficace trattamento delle notifiche e delle richieste ricevute, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e per riesaminare la valutazione di cui all’articolo 5.

2.   Entro il 23 settembre 2018 gli Stati membri informano la Commissione circa l’ente responsabile dell’attuazione della presente direttiva.

Articolo 10

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 23 giugno 2017.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri applicano tali disposizioni come segue:

a)

ai siti web di enti pubblici non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a decorrere dal 23 settembre 2019,

b)

ai siti web di enti pubblici non contemplati dal punto a): a decorrere dal 23 settembre 2020,

c)

alle applicazioni mobili di enti pubblici: a decorrere dal 23 giugno 2021.

Articolo 13

Riesame

Entro il 23 giugno 2022 la Commissione effettua un riesame dell’applicazione della stessa. Il riesame tiene conto delle relazioni degli Stati membri concernenti gli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 8 e il ricorso alla procedura di attuazione di cui all’articolo 9. Esso comprende inoltre un riesame dei progressi tecnologici che potrebbero rendere più facilmente accessibili alcuni tipi di contenuti esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Le conclusioni del riesame sono rese pubbliche in un formato accessibile.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. LESAY


(1)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 116.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(5)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(6)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(7)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(8)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(9)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del ConsiglioGU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).